top of page
Domande frequenti
ZES Unica
Patent Box
Iperammortamento
Finanza Agevolata
Adempimenti Normativi e Sicurezza sul Lavoro
È un'agevolazione fiscale prevista dall'art. 16 del D.L. 124/2023 (convertito con L. 162/2023) per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nella Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Possono accedervi le imprese, di qualsiasi dimensione e settore (con le esclusioni previste dalla normativa), che realizzano un programma di investimento agevolabile secondo le regole del Regolamento GBER.
La misura, inizialmente riferita al 2024, è stata prorogata dalla Legge di Bilancio (L. 199/2025) anche per il triennio 2026-2028, confermando l'impianto agevolativo con gli adattamenti normativi intervenuti nel frattempo (tra cui il D.L. 113/2024 e i successivi provvedimenti attuativi).
Il quadro normativo si compone di: art. 16 del D.L. 124/2023 (istitutivo), L. 162/2023 (conversione), DPCM 17/01/2024 (disposizioni attuative), D.L. 113/2024 e la Legge di Bilancio L. 199/2025 che ha disposto la proroga 2026-2028. A questo si aggiunge il quadro europeo di riferimento, in particolare il Regolamento GBER (UE) 651/2014 e, per la maggiorazione, il Regolamento STEP (UE) 2024/795.
È un principio cardine del Regolamento GBER (art. 6): l'aiuto deve avere un effetto incentivante, cioè l'investimento non deve essere già stato avviato prima della presentazione della domanda di agevolazione. Se i lavori (o gli ordini vincolanti, gli acquisti, ecc.) iniziano prima della richiesta, l'intero investimento rischia di perdere il diritto al credito d'imposta. È quindi essenziale verificare con attenzione la "data soglia" di avvio rispetto alla presentazione della Comunicazione.
Il Regolamento GBER (art. 2, n. 23) definisce l'avvio dei lavori come il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, oppure l'inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, considerando come avvio anche il primo tra questi eventi. L'acquisto di un terreno e i lavori preparatori (come la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità) non sono considerati avvio dei lavori. È un profilo tecnico delicato da verificare caso per caso prima di procedere con qualsiasi impegno formale legato all'investimento.
Secondo l'art. 2, nn. 49-51 del GBER, per investimento iniziale si intende, alternativamente: la creazione di un nuovo stabilimento, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente verso prodotti nuovi, oppure un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo. La corretta qualificazione del progetto rispetto a queste fattispecie incide sull'ammissibilità e sull'intensità dell'aiuto applicabile.
Rientrano i beni strumentali nuovi classificabili, secondo il bilancio, nelle categorie B.II.1 (terreni e fabbricati), B.II.2 (impianti e macchinari), B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) e B.II.4 (altri beni, tra cui mobili e arredi, con le limitazioni previste). Per gli immobili (categoria B.II.1) opera un vincolo: il loro valore non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Sì, ma la loro corretta classificazione contabile è un punto di attenzione specifico segnalato tra le note tecniche operative: occorre verificare con cura in quale voce di bilancio (B.II.2 o B.II.3) vanno effettivamente inquadrate, poiché una classificazione non corretta può generare contestazioni in sede di controllo.
È un profilo che richiede una valutazione tecnica puntuale caso per caso: la loro ammissibilità dipende dalla effettiva destinazione funzionale del bene all'interno del ciclo produttivo della struttura ubicata in ZES, e va quindi verificata individualmente prima di includerli nel piano degli investimenti agevolabili.
I beni immateriali possono rientrare tra gli investimenti agevolabili, ma è un'area segnalata tra i profili tecnici da presidiare con attenzione: occorre verificarne puntualmente i requisiti di ammissibilità e la corretta documentazione a supporto, per evitare successive contestazioni.
Il valore dei fabbricati e terreni (categoria B.II.1) inclusi nel piano di investimento non può superare il 50% del valore complessivo del programma agevolabile. Questo limite va monitorato fin dalla fase di pianificazione dell'investimento, perché condiziona direttamente l'importo massimo di credito d'imposta ottenibile sulla componente immobiliare.
È un incremento dell'intensità di aiuto previsto per gli investimenti che rientrano negli ambiti individuati dal Regolamento STEP (UE) 2024/795 — tecnologie critiche per la transizione digitale, verde e per la resilienza (ad esempio tecnologie pulite, digitali e biotecnologie). Anche in questo caso, la sua applicazione richiede una verifica specifica di coerenza tra il progetto di investimento e i criteri individuati dal Regolamento, in quanto rappresenta uno dei profili tecnici più delicati segnalati per la corretta fruizione dell'agevolazione.
L'intensità di aiuto non è uniforme: varia in base alla mappa degli aiuti a finalità regionale definita a livello UE (art. 14 GBER), che assegna percentuali massime differenti in funzione della regione e, in alcuni casi, della dimensione dell'impresa (piccola, media o grande). È quindi necessario verificare puntualmente il massimale applicabile alla propria localizzazione prima di quantificare il beneficio atteso.
È il modello attraverso cui l'impresa comunica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli investimenti realizzati, articolato in più quadri (indicativamente dal Quadro A al Quadro E), che raccolgono le informazioni anagrafiche, i dettagli del programma di investimento, i beni agevolati, gli importi e gli altri elementi richiesti ai fini del riconoscimento del credito. La compilazione richiede coerenza tra i dati dichiarati e la documentazione contabile e tecnica a supporto.
Sulla base delle criticità operative più ricorrenti, i punti da presidiare con maggiore attenzione riguardano: la corretta classificazione contabile dei beni (in particolare scaffalature e altri cespiti di confine tra voci di bilancio), la verifica puntuale della "data soglia" di avvio dell'investimento rispetto alla presentazione della Comunicazione, l'ammissibilità dei beni immateriali, la corretta applicazione della maggiorazione STEP quando pertinente, il rispetto del vincolo del 50% sugli immobili e la valutazione caso per caso di mezzi d'opera e mobili/arredi (categoria B.II.4). Data la complessità e la delicatezza di questi profili, è fortemente consigliato un supporto tecnico specialistico nella fase di pianificazione e rendicontazione dell'investimento.
Perché il credito d'imposta ZES Unica combina normativa nazionale in evoluzione (con proroghe e modifiche successive) e vincoli europei stringenti (GBER, STEP), con diversi profili tecnici che richiedono una valutazione caso per caso e possono determinare, se gestiti in modo non corretto, la perdita totale o parziale del beneficio. Un accompagnamento specialistico consente di pianificare correttamente la tempistica degli investimenti, classificare i beni nel modo appropriato e predisporre una Comunicazione Integrativa solida e coerente con la documentazione a supporto.
bottom of page
