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Nuovo Patent Box

La nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

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Rispetto alla precedente disciplina patent box, non sono ricompresi nel novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il c.d. know-how (i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).

Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

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Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

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SOGGETTI CHE POSSONO ESERCITARE L'OPZIONE:

1. Possono optare per il nuovo regime patent box (opzione nuovo PB), a condizione che svolgano le attività rilevanti di cui al successivo punto 3, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero:

  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;

  • ​i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

  • i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;

  • i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;

  • i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui al punto 2.

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DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE AGEVOLABILE:

2. L’opzione di cui al punto 1 consente di maggiorare in misura pari al 110% le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento dell’attività di impresa:

  • Software protetto da copyright o delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente;

  • Brevetti industriali;

  • Disegni e modelli giuridicamente tutelati;

  • Due o più beni, tra quelli sopra elencati, collegati da un vincolo di complementarietà.

 

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DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RILEVANTI

3. Per attività rilevanti si intendono:

  • Attività di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

  • Attività di innovazione tecnologica;

  • Attività di Design;

  • Attività di tutela legale dei diritti su beni immateriali.

 

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DEFINIZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI

4. Ai fini della determinazione rilevano, purché non sostenute con società che controllano/ ne sono controllate/ sono controllate dalla società le seguenti spese:

  • Spese per il personale titolare del rapporto di lavoro subordinato, lavoro autonomo o rapporto di lavoro diverso, DIRETTAMENTE impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;

  • quote ammortamento, quote capitale dei canoni dei canoni di locazione finanziaria, canoni locazione operativa, spese per mobili strumentali e beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività di cui al punto precedente 3;

  • spese per servizi consulenza e servizi equivalenti;

  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi;

  • spese connesse al mantenimento dei diritti sui bene immateriali agevolati.

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