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Credito d'imposta Formazione 4.0: opportunità per finanziare nuovi progetti

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 viene prorogato il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nelle tecnologie 4.0 anche al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.


Attività ammissibili

Attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

  1. cloud e fog computing;

  2. cyber security;

  3. simulazione e sistemi cyber-fisici;

  4. prototipazione rapida;

  5. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

  6. robotica avanzata e collaborativa;interfaccia uomo macchina;

  7. manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

  8. internet delle cose e delle macchine;

  9. integrazione digitale dei processi aziendali.

Ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative. 

Quanto al deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/. I contratti saranno resi disponibili alle sedi dell’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti.


Soggetti esterni di formazione

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.


Spese ammissibili

  • spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. 

  • spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n.205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.


Misura del credito

  • PICCOLE IMPRESE: 50% delle spese ammissibili sostenute nel limite massimo di 300.000 €

  • MEDIE IMPRESE: 40% delle spese ammissibili sostenute nel limite massimo di 300.000 €

  • GRANDI IMPRESE: 30%  delle spese ammissibili sostenute nel limite massimo di 200.000 €

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo.


Documentazione

  • relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno;

  • documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

  • registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;

  • I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.


Cumulo

E' cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione. In tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi. Nel caso in cui invece l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta in esame abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione (50% di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).

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