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CREDITO IMPOSTA LUCE/GAS - Nuova scadenza utilizzo I e II trimestre 2023


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Con la pubblicazione del Decreto Proroghe è stata anticipata la scadenza per utilizzare in compensazione (o cessione) i crediti di imposta energia e gas maturati nel I° e II° trimestre 2023.

La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2023, è stata anticipata al 15 novembre 2023.


Soggetti beneficiari

Il Bonus Energia imprese 2023 può essere richiesto da diverse tipologie di imprese, nello specifico:

  • Imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore, ai sensi del Decreto del Mise del 21 dicembre 2017);

  • Imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore);

  • Imprese diverse dalle due categorie precedenti, a condizione che siano in possesso di un contatore pari o superiore a 4,5 kW;

  • Imprese che operano nei settori dell’agricoltura, della pesca.


Modalità e tempi di fruizione

Il Bonus bollette 2023, ad oggi, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 non più entro il 31 dicembre 2023, bensì entro il 15 novembre 2023.


Inoltre, questi crediti:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;

  • non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi né sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi;

  • non sono soggetti ai limiti in materia di compensazione dei crediti, in particolare quello annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e quello di 2 milioni di euro all’anno per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;

  • sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a patto che il cumulo, non determini il superamento del costo sostenuto.


 

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Ricordiamo che per i contributi a partire da euro 10.000, i beneficiari hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni concernenti e concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell’esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/201914.


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