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Avvio dell’investimento ZES: l’errore che può far perdere il credito d’imposta

  • 14 mag
  • Tempo di lettura: 3 min

Tante persone che sono ad una fiera

Quando un’impresa valuta un investimento agevolabile con il credito d’imposta ZES Unica, spesso concentra l’attenzione su aspetti come l’importo dell’investimento, la localizzazione della sede produttiva o la tipologia di bene acquistato.

Sono elementi fondamentali, ma non sono gli unici.


Uno degli aspetti più delicati riguarda il momento in cui l’investimento si considera avviato.

Questo punto è spesso sottovalutato, ma può incidere direttamente sull’ammissibilità dell’agevolazione.


Perché l’avvio dell’investimento della ZES è così importante


Il credito d’imposta ZES Unica opera nell’ambito della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Uno dei principi fondamentali è il cosiddetto effetto di incentivazione.


In termini semplici, l’agevolazione deve incentivare realmente l’investimento.


Se l’impresa aveva già avviato l’investimento prima che la misura fosse disponibile o prima del corretto inquadramento dell’operazione, l’aiuto potrebbe non avere più un effetto causale sulla decisione imprenditoriale.


Per questo motivo, è importante verificare non solo quando il bene viene consegnato o quando l’immobile viene acquistato, ma anche quando l’impresa ha assunto un impegno vincolante.


Cosa significa “avvio dell’investimento”


In base alla prassi richiamata anche nelle slide tecniche del webinar, per avvio dell’investimento si intende il momento in cui l’impresa assume il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni, oppure qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.


Questo significa che l’avvio non coincide necessariamente con la consegna del bene o con il pagamento della fattura.


Può essere precedente.


Ad esempio, può rilevare la firma di un contratto, l’accettazione di un ordine vincolante o un accordo che preveda penali in caso di recesso.


Atti che possono configurare l’avvio


In linea generale, possono rappresentare elementi critici:


– un ordine di acquisto vincolante;

– un contratto di appalto sottoscritto;

– un contratto preliminare con caparra;

– una lettera d’intenti vincolante con penale;

– qualsiasi impegno che renda l’investimento difficilmente reversibile.


Questi atti vanno analizzati con attenzione, perché possono dimostrare che la decisione di investimento era già stata assunta in modo definitivo.


Atti che non configurano automaticamente l’avvio


Non tutti i passaggi preliminari, però, fanno perdere l’agevolazione.


Ad esempio, di norma non configurano automaticamente l’avvio:


– la richiesta di preventivi;

– offerte non vincolanti;

– studi di fattibilità;

– richieste di permessi edilizi;

– l’acquisto di terreni.


Questi elementi possono far parte della fase preparatoria dell’investimento, ma non sempre rendono l’operazione irreversibile.


La valutazione, tuttavia, deve essere fatta caso per caso.


Avvio e realizzazione: due concetti diversi


Un altro errore frequente è confondere l’avvio dell’investimento con la sua realizzazione.


L’avvio riguarda il momento in cui l’impresa assume un impegno vincolante.


La realizzazione, invece, riguarda il momento in cui l’investimento si concretizza, ad esempio con la consegna del bene mobile o con il rogito per un immobile.


Sono due verifiche diverse.


La prima serve a valutare il rispetto del principio di incentivazione.

La seconda serve a individuare l’anno di competenza dell’investimento.


Perché serve una verifica preventiva


Prima di firmare un ordine, accettare un’offerta o sottoscrivere un contratto, è consigliabile fare una verifica preliminare.


Questo consente di capire:


– se l’investimento può rientrare nella ZES;

– se gli atti già compiuti sono compatibili con il requisito dell’effetto di incentivazione;

– se è necessario predisporre documentazione tecnica o giuridica a supporto;

– se esistono profili di rischio da chiarire prima della comunicazione.


Conclusione


Nel credito d’imposta ZES Unica, il tema dell’avvio dell’investimento non è una formalità.


Una firma fatta troppo presto, un ordine vincolante o un contratto sottoscritto senza una verifica preliminare possono creare criticità importanti.


Allo stesso tempo, non tutti gli atti preparatori fanno perdere l’agevolazione.


Per questo è fondamentale analizzare la situazione concreta prima di procedere.


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