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Circolare 3 dicembre 2018: chiarimenti Credito d'imposta formazione 4.0



Credito d'imposta formazione 4.0

Si tratta di un credito d'imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione legate alle tecnologie 4.0, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.


Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.


La misura è stata introdotta in via sperimentale per un solo anno, relativamente alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.


Si rivolge a imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali; enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa; imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.


Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate. Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata. Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.


Attività ammissibili

Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

  1. big data e analisi dei dati;

  2. cloud e fog computing;

  3. cyber security;

  4. simulazione e sistemi cyber-fisici;

  5. prototipazione rapida;

  6. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

  7. robotica avanzata e collaborativa;

  8. interfaccia uomo macchina;

  9. manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

  10. internet delle cose e delle macchine;

  11. integrazione digitale dei processi aziendali.

Tali attività devono essere applicate negli ambiti elencati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.


Chiarimenti dicembre 2018

  • I contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018;

  • E' possibile fruire del credito d'imposta anche per formazione telematica ma deve essere garantita la presenza del discente. Ciò può essere verificato con appositi test ad intervalli irregolari ai quali rispondere. I quesiti, attinenti all'argomento oggetto della formazione, dovranno essere a risposta multipla e in caso di errore il discente sarà costretto a rivedere la parte di corso relativa a quel quesito e a rispondere ad ulteriori domande. Infine, si dovrà prevedere un test finale in cui sarà necessario rispondere correttamente ad almeno un quesito su due che saranno proposti per ognuna delle ore di lezione del corso. Queste indicazioni valgono a partire dal 3 dicembre 2018, per i corsi pregressi è sufficiente che la piattaforma rilasci il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative;

  • Il credito d’imposta è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione. Nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista per gli aiuti alla formazione (regolamento n. 651/2014).

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