Credito 4.0, al via lo scorrimento della lista d'attesa: le scadenze da non perdere
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Con lo sblocco delle risorse residue, il GSE ha iniziato a inviare via PEC alle imprese in lista d'attesa la comunicazione di nuova disponibilità dei fondi per il credito d'imposta Transizione 4.0. Si apre così l'ultima fase operativa della misura.
Due scadenze ravvicinate
Dal ricevimento della PEC decorrono 30 giorni per trasmettere il modello preventivo con l'indicazione dell'acconto del 20%. La comunicazione di completamento dell'investimento va invece trasmessa in ogni caso entro il 15 settembre 2026, come stabilito dal decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 luglio 2026. Per le imprese che ricevono la PEC nel mese di agosto, i due adempimenti finiscono quasi per sovrapporsi: un dettaglio a cui prestare particolare attenzione per evitare di perdere il beneficio.
Secondo le prime valutazioni, tra le rinunce legate al divieto di cumulo tra i crediti 4.0 e 5.0 e gli scostamenti fisiologici tra importi prenotati e importi confermati, lo scenario più probabile è che lo scorrimento riesca a coprire l'intera coda d'attesa.
Come funziona la compensazione nel 2026 per il Credito 4.0
Un punto spesso frainteso riguarda l'entità del credito effettivamente utilizzabile quest'anno. Per gli investimenti interconnessi entro il 31 dicembre 2025, il credito che compare nel cassetto fiscale nel 2026 non si limita alla sola quota di competenza 2026: comprende anche la quota 2025, che si riporta automaticamente in avanti e si somma a quella dell'anno in corso. In pratica, due terzi del bonus possono già essere compensati.
Il meccanismo non richiede istanze aggiuntive: il controllo automatizzato sul modello F24 confronta gli utilizzi con l'importo complessivo comunicato dal Ministero, non con la singola quota annuale. Il Mimit trasmette infatti all'Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, l'elenco delle imprese ammesse nel mese precedente; la compensazione diventa possibile dal giorno 10 del mese successivo.
Come siamo arrivati qui: la cronologia delle novità
La fase attuale è il punto di arrivo di una serie di interventi normativi succedutisi negli ultimi nove mesi:
26 novembre 2025 — Entra in vigore il Dl 175/2025, che fornisce l'interpretazione autentica del divieto di cumulo tra i crediti Transizione 4.0 e 5.0: il divieto opera già in fase di presentazione della domanda, quando le due istanze riguardano gli stessi beni, e non solo in sede di dichiarazione dei redditi.
28 gennaio 2026 — Un decreto direttoriale del Mimit proroga i termini per le comunicazioni di completamento: al 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro fine 2025, al 31 luglio 2026 per quelli completati entro il 30 giugno 2026.
29 gennaio 2026 — Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate chiariscono che l'anno di riferimento da indicare in F24 coincide sempre con l'anno di completamento dell'investimento comunicato al Gse, non con l'anno in cui si presenta la pratica.
30 gennaio 2026 — Arriva un chiarimento importante per chi resta a metà tra i due regimi: le imprese che hanno avviato l'iter Transizione 4.0 ma non l'hanno mai completato — comunicazione preventiva inviata, ma bene mai interconnesso né periziato — possono comunque accedere al nuovo iperammortamento 2026. La sola comunicazione al Mimit non preclude il passaggio al nuovo regime.
31 luglio 2026 — Un nuovo decreto direttoriale sposta ulteriormente il termine di completamento al 15 settembre 2026, questa volta per le posizioni interessate dallo scorrimento della lista d'attesa.
Metà agosto 2026 — Il Gse avvia l'invio delle PEC di nuova disponibilità alle imprese in coda, dando ufficialmente il via alla fase di scorrimento descritta in apertura.
In sintesi
Il credito 4.0 è ormai nella sua fase di esaurimento: le nuove regole non riguardano più l'accesso alla misura, ma la corretta gestione delle scadenze residue per chi ha investimenti già avviati o prenotati. Le imprese in attesa di comunicazione dal GSE, in particolare, dovrebbero verificare fin da subito i propri termini per non incorrere in decadenze.
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