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Bonus Energia

Con l’obiettivo di arginare l’incremento relativo ai costi di luce e gas il decreto-legge del 30.03.2023 n. 34 ("Decreto bollette") ha potenziato, anche per il secondo trimestre 2023, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia

Per il resto la fruizione del contributo richiede la verifica di requisiti:

  • soggettivi (legati sostanzialmente al settore di appartenenza, alla presenza in alcuni elenchi predisposti dalle autorità energetiche, e alla dotazione potenziale di energia disponibile);

  • oggettivi (che richiedono l’incremento di costo unitario della materia prima pari o superiore al 30%).

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del credito di imposta sono le imprese che sostengono costi per l’acquisto di energia elettrica; tali imprese devono essere residenti nel territorio italiano, e sono comprese anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono ammesse all’agevolazione anche:

  • le imprese commerciali e le imprese agricole;

  • gli enti commerciali e non commerciali.

Le norme che istituiscono ed estendono nel tempo la misura agevolativa sul consumo di energia elettrica distinguono:

  • Le aziende “a forte consumo di energia elettrica” (c.d. “energivore”);

  • le aziende diverse da queste (“non energivore”).

Anche le aziende non energivore devono possedere un requisito soggettivo, che si riduce alla dotazione di un contatore di potenza disponibile non inferiore ad una certa soglia, fissata a 16,5 KWh per il secondo ed il terzo trimestre 2022, e a 4,5 KWh per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022, e per il primo e secondo trimestre 2023 (estendendo di fatto l’agevolazione alla quasi totalità delle aziende).


REQUISITI OGGETTIVI PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Oltre al requisito soggettivo, una ulteriore condizione oggettiva di ammissione al beneficio è quella di aver registrato, nel trimestre precedente a quello di interesse, un incremento del costo medio del KWh di almeno il 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019; nel dettaglio per i diversi periodi agevolati la verifica va fatta come segue:

  • Si ha diritto all’agevolazione sui consumi del primo trimestre 2023 se il costo medio rilevato nel quarto trimestre 2022 supera di almeno il 30% il costo medio rilevato nel quarto trimestre 2019;

  • Si ha diritto all’agevolazione sui consumi del secondo trimestre 2023 se il costo medio rilevato nel primo trimestre 2023 supera di almeno il 30% il costo medio rilevato nel primo trimestre 2019:

A) Imprese Energivore 20% della spesa sostenuta:

  • il credito di imposta è riconosciuto qualora i costi per kWh della componente energia elettrica abbiano subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

B) Imprese Gasivore 20% della spesa sostenuta:

  • Il credito d’imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, dei prezzi di riferimento del Mercato infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% ponendo a paragone i trimestri del 2022 con gli stessi trimestri del 2019.

C) Imprese non Energivore 10% della spesa sostenuta:

  • Il bonus energia elettrica imprese non energivore spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore). La tax credit viene riconosciuta qualora il prezzo della spesa dichiarato, calcolato sulla base della media riferita ai trimestri 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

D) Imprese non Gasivore 20% della spesa sostenuta:

  • Il credito di imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI- GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.


DETERMINAZIONE DEL COSTO MEDIO DEL KWh

(aziende energivore e no, che non producono energia per l’autoconsumo)

Ovviamente il costo medio è ottenuto rapportando la spesa sostenuta per l’acquisto di energia consumata al numero di KWh acquistati e consumati.

Ai fini della quantificazione della spesa da rapportare al numero di KWh, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si deve tener conto:

  • dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);

  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);

  • la commercializzazione; ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Si tratta della macrocategoria abitualmente indicata in fattura alla voce "spesa per la materia energia”.

Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Quanto ai costi esclusi l’Agenzia specifica che: “non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia”.

Un trattamento particolare è riservato alle aziende che - alla data del primo giorno del trimestre del 2019 necessario per il confronto - non erano ancora costituite; per esse evidentemente manca la possibilità di effettuare un confronto, e quindi in via sostitutiva il costo relativo ai trimestri del 2019 è determinato per legge ed è assunto pari alla somma delle seguenti componenti:

  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN);

  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD).


UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Per i crediti di imposta maturati non è ammesso il rimborso, ma esclusivamente la compensazione in F24 con i tradizionali criteri. I crediti:

  • relativi al primo e secondo trimestre 2023 dovranno essere utilizzati entro il 31/12/2023.

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione dell’importo massimo annuale di

€ 250.000 e neppure alla formazione del limite generale di compensabilità annuale di

€ 2.000.000 dei crediti d’imposta e contributi; non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP; non incidono sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa e non rilevano ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa.

I crediti sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non provochi

il superamento del costo sostenuto, tenendo conto anche della:

  • non concorrenza alla formazione del reddito;

  • base imponibile IRAP.

È possibile effettuare la compensazione anche prima della conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.


CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

La cessione può avvenire solo per l’intera somma maturata, nel senso che ciascuno dei crediti trimestrali può essere oggetto di cessione esclusivamente per intero; inoltre, poiché il Legislatore ha stabilito che il credito è cedibile “solo per intero”, l’utilizzo parziale dello stesso in compensazione tramite F24 non consente la cessione della quota non

utilizzata.

Per la cessione del credito è necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'IVA, e dai responsabili

dell'assistenza fiscale.

Anche la cessione del credito è incompatibile con la possibilità di accedere al piano di rateizzazione dei corrispettivi energetici riconosciuti alle imprese.


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