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Credito d'imposta autotrasporto di merci per conto di terzi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le istruzioni operative per l’accesso al credito d’imposta per gli autotrasportatori.

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Cosa si intende per trasporto per conto terzi?

Il trasporto di cose in conto terzi è il servizio di chi professionalmente (e non quindi in maniera strumentale ad altre attività) trasferisca cose di persone terze, dietro il pagamento di una tariffa.


A partire dalle ore 15:00 del giorno 18 settembre sarà aperta la piattaforma per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi delle imprese aventi sede legale o stabile in Italia.

Il contributo straordinario è attribuibile nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 e nel limite massimo dei fondi stanziati pari a 200 milioni di euro, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

I crediti d’imposta sono utilizzabili unicamente in compensazione nel modello F24 e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

L’istanza è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La piattaforma rimane aperta fino alle ore 23.59 del giorno 6 ottobre.


 

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Ricordiamo che per i contributi a partire da euro 10.000, i beneficiari hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni concernenti e concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell’esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/201914.


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