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Decreto Rilancio: misure di sostegno alle imprese, tutte le novità!



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AL FINE DI SOSTENERE I SOGGETTI COLPITI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA "COVID-19" BENEFICIARI: soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA.  Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.  CONTRIBUTO: l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  1. 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  2. 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  3. 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.   MODALITÀ: al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.  Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.


CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO BENEFICIARI: soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. CONTRIBUTO: credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto. MODALITÀ: con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.


MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO BENEFICIARI: imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e alle imprese agrituristiche. CONTRIBUTO: il contributo massimo ottenibile da una ciascuna impresa varia a seconda del numero dei suoi dipendenti. In particolare, il valore massimo dell’aiuto è modulato come segue:

  1. 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;

  2. 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;

  3. 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

a fronte dell'l’acquisto di: 

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; 

  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; 

  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; 

  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; 

  • sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; 

  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 

MODALITÀ: le modalità e le procedure di accesso ai contributi dovranno essere definite con apposito bando che dovrà essere emanato a cura di Invitalia.




 

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