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Credito d’imposta
Ricerca e Sviluppo

La misura si pone l'obiettivo di stimolare la spesa privata in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico.

 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

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Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

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1. Ricerca Fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

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2. Ricerca Industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

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3. Sviluppo Sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti si intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale. 

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Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. 

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La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato.

 

Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune.

 

Analogamente, si considerano ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

 

COSTI AGEVOLABILI

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  1. Spese di personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo impegnati nei progetti. Il personale con età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritto a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunto dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorre a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

  2. quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti (nel limite massimo del 30% delle spese di personale) 

  3. Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario di attività relative al progetto

  4. Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali 

  5. Spese per servizi di consulenza inerenti ai progetti (nel limite massimo del 20% delle spese di personale) 

  6. Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti (nel limite massimo del 30% delle spese di personale) 

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Altri costi: Spese per certificazione contabile, fino a un limite di 5.000 euro. Tali spese si aggiungono al credito di imposta spettante per le aziende non soggette al controllo legale dei conti.

 

MISURA DEL CREDITO

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Credito d’imposta del 10%, assunto al netto di altri contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 5 milioni di €. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

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ADEMPIMENTI

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  • Le imprese che si avvalgono di tali misure sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico ;

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  • L'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

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  • Le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

Compila il form e scarica la scheda tecnica in Ricerca e Sviluppo

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