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ITALIA: BONUS GAS

Con l’obiettivo di arginare l’incremento relativo ai costi di luce e gas il decreto-legge del 30.03.2023 n. 34 ("Decreto bollette") ha potenziato, anche per il secondo trimestre 2023, i crediti d’imposta per l’acquisto di gas

Per il resto la fruizione del contributo richiede la verifica di requisiti:

  • soggettivi (legati sostanzialmente al settore di appartenenza, alla presenza in alcuni elenchi predisposti dalle autorità energetiche, e alla dotazione potenziale di energia disponibile)

  • oggettivi (che richiedono l’incremento di costo unitario della materia prima pari o superiore al 30%).

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del credito di imposta sono le imprese che sostengono costi per l’acquisto di gas naturale; tali imprese devono essere residenti nel territorio italiano, e sono comprese anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono ammesse all’agevolazione anche:

  • le imprese commerciali e le imprese agricole;

  • gli enti commerciali e non commerciali.

Le norme che istituiscono ed estendono nel tempo la misura agevolativa sul consumo di gas naturale distinguono fra:

  • aziende “a forte consumo di gas naturale” (c.d. “gasivore”);

  • aziende diverse da queste (“non gasivore”).

Ciò è qualificabile come requisito soggettivo.

È richiesto, inoltre, un secondo requisito che fissa un consumo medio trimestrale pari al 25% di un GWh/anno (e cioè il 25% di 94.582 Sm3 /anno = 23.645,50 Sm3 /trimestre) considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3.


REQUISITI OGGETTIVI PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SUL CONSUMO DI GAS NATURALE

Oltre al requisito soggettivo, una ulteriore condizione oggettiva di ammissione al beneficio è di tipo macroeconomico e quindi non entrano in gioco i dati delle fatture d’acquisto delle singole aziende, bensì l’indice della media trimestrale dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS); affinché il requisito sia rispettato è necessario che tale indice abbia subito un incremento pari o superiore al 30% del corrispondente indice riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; la verifica va fatta, quindi, come segue:

  • Si ha diritto all’agevolazione del 20% sui consumi del primo trimestre 2023 se il prezzo medio rilevato nel MI-GAS del quarto trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore medio rilevato nel quarto trimestre 2019.

  • Si ha diritto all’agevolazione del 20% sui consumi del secondo trimestre 2023 se il prezzo medio rilevato nel MI-GAS del primo trimestre 2023 supera di almeno il 30% il corrispondente valore medio rilevato nel primo trimestre 2019.

Si tratta di un requisito meramente platonico in quanto la variazione osservata è largamente superiore alla soglia critica del 30% per tutti i periodi agevolati,


UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Per i crediti di imposta maturati non è ammesso il rimborso, ma esclusivamente la compensazione in F24 con i tradizionali criteri. I crediti:

  • relativi al primo e secondo trimestre 2023 dovranno essere utilizzati entro il 31/12/2023.

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione dell’importo massimo annuale di

€ 250.000 previsti e neppure alla formazione del limite generale di compensabilità annuale di € 2.000.000 dei crediti d’imposta e contributi; non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP; non incidono sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa e non rilevano ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa.

I crediti sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non provochi il superamento del costo sostenuto, tenendo conto anche della

  • non concorrenza alla formazione del reddito;

  • base imponibile IRAP.

È possibile effettuare la compensazione anche prima della conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

L’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, immediatamente fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante.


CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

La cessione può avvenire solo per l’intera somma maturata, nel senso che ciascuno dei crediti trimestrali può essere oggetto di cessione esclusivamente per intero; inoltre, poiché il Legislatore ha stabilito che il credito è cedibile “solo per intero”, l’utilizzo parziale dello stesso in compensazione tramite F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.

Per la cessione del credito è necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'IVA, e dai responsabili

dell'assistenza fiscale.

Anche la cessione del credito è incompatibile con la possibilità di accedere al piano di rateizzazione dei corrispettivi energetici riconosciuti alle imprese.

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