Conto Termico 3.0: chi sono i beneficiari degli incentivi
- comunicazione858
- 3 ott
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Il nuovo Conto Termico 3.0 introduce una disciplina aggiornata per incentivare interventi di piccole dimensioni finalizzati all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. L’obiettivo è duplice: semplificare le procedure e sostenere concretamente la transizione ecologica, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e con le politiche europee di decarbonizzazione.
Chi può partecipare al Conto Termico 3.0?
Possono accedere agli incentivi:
Privati, ma solo per interventi su edifici appartenenti all’ambito terziario;
Pubbliche Amministrazioni e Aziende.
Tipologie di intervento ammissibili
Gli incentivi coprono un’ampia gamma di interventi tra cui:
Efficienza energetica: isolamento termico, sostituzione infissi, sistemi di schermatura solare, illuminazione efficiente, building automation, punti di ricarica elettrica, impianti fotovoltaici con accumulo.
Fonti rinnovabili: pompe di calore, sistemi ibridi, impianti a biomassa, solare termico, microcogenerazione, allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti.
Contributi previsti
Contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili, con maggiorazioni per piccole e medie imprese, zone assistite o interventi ad alta prestazione energetica.
Copertura al 100% per edifici pubblici e per comuni sotto i 15.000 abitanti.
Per le imprese: incentivi fino al 25% – 45% dei costi a seconda della tipologia di intervento, con possibili incrementi in base a dimensione aziendale e localizzazione.
Risorse disponibili
Il decreto mette a disposizione complessivamente 900 milioni di euro annui, suddivisi tra PA e privati. Sono previsti tetti di spesa per categorie specifiche (imprese, diagnosi energetiche, multi-interventi), al fine di garantire equilibrio nella distribuzione delle risorse.
Tempistiche e scadenze
Il decreto entrerà in vigore il 25 dicembre 2025. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il GSE adotterà le regole applicative con le modalità di accesso agli incentivi.
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Ricordiamo che per i contributi a partire da euro 10.000, i beneficiari hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni concernenti e concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell’esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/201914.
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