top of page

ITALIA: Fondo transizione industriale - Secondo sportello

  • Immagine del redattore: Chiara Arleoni
    Chiara Arleoni
  • 17 feb
  • Tempo di lettura: 8 min

Aggiornamento: 15 lug


TRANSIZIONE ECOLOGICA

OBIETTIVO

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.


SOGGETTI BENEFICIARI

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;

  • operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;

  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dal Decreto.


Per il rispetto del DNSH non sono in ogni caso ammissibili:

  • attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, a eccezione di alcune tipologie specifiche indicate nel decreto direttoriale;

  • attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, a eccezione di attività e attivi per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili;

  • attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, fatta eccezione per alcune specifiche azioni previste dal decreto direttoriale.


AMBITI DI INTERVENTO

I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

  1. una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal decreto;

  2. un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal decreto.


I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% (due percento) rispetto alla situazione precedente.


SPESE AMMISSIBILI

I programmi di investimento devono essere volti a perseguire, attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell’unità produttiva oggetto di intervento:

a)   una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; e/o

b)   un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

Gli investimenti volti a perseguire una maggiore efficienza energetica possono prevedere, per un importo non superiore al 40% del complessivo programma di investimento ammissibile, interventi volti alla realizzazione di:

  1. impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza;

  2. impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile per autoconsumo;

  3. impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica destinata all’autoconsumo, solo qualora alimentati da energia da fonti rinnovabili;

  4. impianti per lo stoccaggio di energia, connessi agli impianti di cui sopra.


I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente in cui deve essere svolta un’attività rientrante nel settore manifatturiero.

I programmi di investimento non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell’unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente. Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l’impresa realizza in adempimento degli obblighi.

I programmi di investimento possono essere accompagnati da progetti per la formazione del personale, su ambiti strettamente connessi all’utilizzo delle tecnologie delle quali è prevista l’implementazione, per un ammontare non superiore al 10% delle spese complessivamente previste.

I programmi di investimento devono:

  1. prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro;

  2. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;

  3. essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo. Su richiesta motivata dell’impresa, può essere concessa una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi.

Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Sono ammissibili le spese, strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti, riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni. Dette spese riguardano:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;

  2. opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;

  3. impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;

  4. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.


Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili le spese e i costi relativi a:

  1. spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

  2. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

  3. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.


Maggiore efficienza energetica

Per le misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, ai fini dell’agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto. In alternativa, i costi agevolabili possono coincidere con i costi totali dell’investimento, a fronte dell’applicazione di intensità di aiuto dimezzate.

In caso di applicazione del QT, sono considerati costi agevolabili i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi volti a conseguire l’efficientamento energetico.

Uso efficiente delle risorse

Per i programmi di investimento volti a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, ai fini dell’agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere l’obiettivo ambientale previsto, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli di uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto.

Se l’investimento consiste nell’installazione di un componente aggiuntivo a un impianto già esistente, per il quale non esiste un equivalente meno rispettoso dell’ambiente, o se può essere dimostrato che in assenza di aiuti non verrebbe effettuato alcun investimento, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento.

Cambiamento fondamentale del processo produttivo

Per i programmi di investimento finalizzati all’introduzione di un cambiamento fondamentale del processo di produzione, ai fini dell’agevolabilità delle spese sono considerati costi agevolabili i costi totali dell’investimento.


DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria sarà indicata nel decreto attuativo dello sportello.


ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Maggiore efficienza energetica

Per investimenti tesi al miglioramento dell’efficienza energetica, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili, maggiorato del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone a e 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

L’intensità di aiuto è dimezzata qualora i costi agevolabili siano determinati con la metodologia dei costi totali.

Qualora l’impresa richieda l’applicazione del QT, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nel limite del 30% dei costi agevolabili.

Con riferimento agli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto pari al:

  1. 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorato del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese;

  2. 30% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui alla lettera a), maggiorato del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.


Uso efficiente delle risorse

Per investimenti relativi all’introduzione di misure tese all’uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto pari al 40% dei costi agevolabili, aumentato del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese, del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

Cambiamento fondamentale del processo produttivo

Per investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto nei limiti delle seguenti intensità:

  1. per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a, nei limiti delle intensità previste in funzione dell’ubicazione del programma e della dimensione dell’impresa beneficiaria dalla Carta degli aiuti a finalità regionale (30%-60%);

  2. per gli investimenti realizzati da PMI nelle zone c, nei limiti delle intensità previste in funzione dell’ubicazione del programma e della dimensione dell’impresa beneficiaria dalla Carta degli aiuti a finalità regionale (10%-35%);

  3. per gli investimenti realizzati da PMI nelle restanti aree del territorio nazionale, nel limite del 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e del 10% dei costi ammissibili per le medie imprese. Per le PMI è fatta in ogni caso salva la possibilità di richiedere l’applicazione di tali disposizioni anche a fronte della realizzazione degli investimenti nelle zone di cui ai precedenti punti.


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

È prevista una riapertura dello sportello nel terzo quadrimestre del 2025 con un decreto direttoriale di prossima emanazione.

Nell’ambito dello sportello ogni impresa può presentare, con riferimento alla singola unità produttiva, una sola domanda di agevolazione. È ammessa la presentazione di più domande purché riferite a diverse unità produttive e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell’ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali.

Le agevolazioni sono concesse attraverso una procedura valutativa a graduatoria.


QSE Studio offre la propria consulenza e supporto alle aziende del territorio Nazionale nella presentazione delle domande e per tutti gli iter burocratici, ma non solo, supporta molte imprese e aziende in tutto il territorio Italiano.


Ricordiamo che per i contributi a partire da euro 10.000, i beneficiari hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni concernenti e concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell’esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/201914.


Se hai bisogno di supporto per le pratiche di bando, credito, finanziamenti, voucher, contributi, affidati al nostro Team di professionisti, contattaci QUI via email o chiama il numero 0522 404388.


bottom of page