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Crediti di imposta per le spese di sanificazione acquisto DPI adeguamento degli ambienti di lavoro




Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro


BENEFICIARI Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Nello specifico, è previsto per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, per cui la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. INTERVENTI E INVESTIMENTI AGEVOLABILI Gli interventi agevolabili sono

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;

  • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Ad esempio rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché quelli necessario per lo svolgimento dello smart working.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO L’ammontare del credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020, con un massimo di 80.000 euro di spese ammissibili. Il credito è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione; o, in alternativa

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito può essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario o da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; quindi laddove vi siano crediti residui al 31 dicembre 2021 questi non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.


La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.



 


Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI


BENEFICIARI Il credito è riconosciuto  agli imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; agli enti e società; alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti; alle persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo; agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore; agli enti religiosi civilmente riconosciuti. SPESE AGEVOLABILI

  • Spese per sanificazione degli ambienti e degli strumenti, anche svolta in economia dal soggetto beneficiario

  • Spese per acquisto DPI e altri dispositivi, ad esempio mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; prodotti detergenti e disinfettanti; dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO L’ammontare del credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020, con un massimo di 100.000 euro di spese ammissibili. Il credito è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione; 

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o in alternativa

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato. 


 

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